IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione,
  Vista  la  legge  5 giugno  2003,  n. 131, recante disposizioni per
l'adeguamento    dell'ordinamento   della   Repubblica   alla   legge
Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
  Viste le leggi vigenti in materia di professioni;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 maggio 2004;
  Acquisito  il  parere preliminare della Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano;
  Acquisito   il  parere  preliminare  delle  competenti  Commissioni
parlamentari;
  Vista  l'ulteriore  deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei
Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2005;
  Acquisito  il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato;
  Acquisito  il  parere  definitivo della Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano;
  Acquisito  il  parere definitivo della Commissione parlamentare per
le questioni regionali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 dicembre 2005;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  gli affari regionali, di concerto con i Ministri della
giustizia,    per    le   politiche   comunitarie,   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della ricerca, delle attivita' produttive, della
salute e per i beni e le attivita' culturali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.   Il   presente   decreto   legislativo   individua  i  principi
fondamentali  in  materia  di  professioni,  di cui all'articolo 117,
terzo  comma, della Costituzione, che si desumono dalle leggi vigenti
ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
e successive modificazioni.
  2.  Le  regioni  esercitano  la  potesta' legislativa in materia di
professioni nel rispetto dei principi fondamentali di cui al Capo II.
  3.  La potesta' legislativa regionale si esercita sulle professioni
individuate e definite dalla normativa statale.
  4.  Nell'ambito di applicazione del presente decreto non rientrano:
la  formazione  professionale universitaria; la disciplina dell'esame
di  Stato  previsto  per l'esercizio delle professioni intellettuali,
nonche'  i titoli, compreso il tirocinio, e le abilitazioni richiesti
per l'esercizio professionale; l'ordinamento e l'organizzazione degli
Ordini e dei collegi professionali; gli albi, i registri, gli elenchi
o  i ruoli nazionali previsti a tutela dell'affidamento del pubblico;
la   rilevanza   civile  e  penale  dei  titoli  professionali  e  il
riconoscimento   e   l'equipollenza,   ai   fini   dell'accesso  alle
professioni, di quelli conseguiti all'estero.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicate e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note aIle premesse:
              - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa  non  puo'  avvenire,  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - L'art. 117 della Costituzione cosi' recita:
              «Art.  117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo
          Stato  e  dalle  Regioni  nel  rispetto della Costituzione,
          nonche'  dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e dagli obblighi internazionali.
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie:
                a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
                b) immigrazione;
                c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose;
                d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi;
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
          tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
          risorse finanziarie;
                f) organi  dello  Stato  e relative leggi elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
                g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;
                h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale;
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
                l)   giurisdizione  e  norme processuali; ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa;
                m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
                n) norme generali sull'istruzione;
                o) previdenza sociale;
                p) legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
          metropolitane;
                q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
                r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
          dell'ingegno;
                s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
          culturali;
              Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
          relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
          delle  Regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
              Spetta   alle   regioni   la  potesta'  legislativa  in
          riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
          alla legislazione dello Stato.
              Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
          regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle regioni in
          ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'
          metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
          disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
          funzioni loro attribuite.
              Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
          elettive.
              La legge regionale ratifica le intese della regione con
          altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
              Nelle   materie  di  sua  competenza  la  regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
          disciplinati da leggi dello Stato.».
              -   La   legge   5 giugno   2003,   n.   131,  recante:
          «Disposizioni   per  l'adeguamento  dell'ordinamento  della
          Repubblica  alla  legge  Costituzionale 18 ottobre 2001, n.
          3»,  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2003,
          n. 132.
              -  La  legge  Costituzionale  18 ottobre  2001,  n.  3,
          recante:  «Modifiche  al titolo V della parte seconda della
          Costituzione»,   e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          24 ottobre 2001, n. 248.
          Note all'art. 1:
              - Per  l'art.  117  della  Costituzione, vedi note alle
          premesse.
              - L'art. 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
          cosi' recita:
              «4.  In  sede  di  prima  applicazione,  per  orientare
          l'iniziativa  legislativa  dello Stato e delle regioni fino
          all'entrata   in   vigore  delle  leggi  con  le  quali  il
          Parlamento  definira'  i  nuovi  principi  fondamentali, il
          Governo  e' delegato ad adottare, entro tre anni dalla data
          di  entrata in vigore della presente legge, su proposta del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri di concerto con i
          Ministri   interessati,  uno  o  piu'  decreti  legislativi
          meramente  ricognitivi  dei  principi  fondamentali  che si
          traggono   dalle  leggi  vigenti,  nelle  materie  previste
          dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi
          ai  principi  della  esclusivita',  adeguatezza, chiarezza,
          proporzionalita'  ed  omogeneita'  e  indicando, in ciascun
          decreto, gli ambiti normativi che non vi sono compresi. Gli
          schemi  dei  decreti,  dopo l'acquisizione del parere della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, di
          seguito   denominata:   «Conferenza   Stato-regioni»,  sono
          trasmessi  alle  Camere  per  l'acquisizione  del parere da
          parte  delle  competenti Commissioni parlamentari, compreso
          quello  della  Commissione  parlamentare  per  le questioni
          regionali,    da    rendersi    entro    sessanta    giorni
          dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali
          pareri,  il  Governo  ritrasmette  i  testi, con le proprie
          osservazioni   e   con  le  eventuali  modificazioni,  alla
          Conferenza  Stato-regioni  ed  alle  Camere  per  il parere
          definitivo,  da  rendersi,  rispettivamente, entro trenta e
          sessanta  giorni  dalla trasmissione dei testi medesimi. Il
          parere  parlamentare  definitivo  e' reso dalla Commissione
          parlamentare  per  le  questioni  regionali.  Gli schemi di
          decreto legislativo sono esaminati rilevando se in essi non
          siano  indicati  alcuni dei principi fondamentali ovvero se
          vi  siano  disposizioni che abbiano un contenuto innovativo
          dei  principi  fondamentali, e non meramente ricognitivo ai
          sensi  del  presente  comma,  ovvero si riferiscano a norme
          vigenti   che   non   abbiano   la   natura   di  principio
          fondamentale.  In  tal caso il Governo puo' omettere quelle
          disposizioni   dal  decreto  legislativo,  oppure  le  puo'
          modificare  in  conformita'  alle indicazioni contenute nel
          parere  o, altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle
          Camere  e  al Presidente della Commissione parlamentare per
          le  questioni  regionali  una  relazione  nella  quale sono
          indicate  le  specifiche  motivazioni  di  difformita'  dal
          parere parlamentare.».